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LEGATO
SANCTI CONRADI DEL 1617 |
In
esclusiva per L'Araldo del Santo e tutti i Devoti
la
TRADUZIONE ITALIANA
del
DOCUMENTO ECCEZIONALE
della
nasciata fisica del SANTO CORRADO
dal
volume AA.VV.
San
Corrado Confalonieri
I
Documenti Inediti Piacentini
edizioni
Compagnia di Sigerico in Calendasco 2006
Traduzione
dal latino per l'opera erudita del Prof. Gianni Boiardi
LEGATO
DI SAN CORRADO
traduzione
dal latino a cura di GIANNI BOIARDI
Nel
nome del Signore, amen. Nell’anno 1617 della Incarnazione del
Signore, quindicesima indizione, il giorno 9 agosto, nel Palazzo o
meglio nell’anticamera del sottoscritto Vescovo di Piacenza alla
presenza di Monsignor Giovanni Antonio Landolo, arciprete pievano
di Bedonia e di don Paolo Camia, parroco di Valnure della Diocesi
di Piacenza.
Il
fatto è che il signor Conte Giovan Battista Zanardi-Landi ebbe ed
ha grande devozione e rispetto per il Santo Corrado Confessore, la
cui festività viene celebrata in tutta la Diocesi di Piacenza il
19 febbraio di ogni anno.
Tale
San Corrado, come merita di essere detto, fu originario della città
di Piacenza mediante la molto Nobile Famiglia dei Confalonieri che
abitavano il territorio di Calendasco, nella parte del Ducato di
Piacenza che è situata oltre il Trebbia.
Nel
paese di Calendasco egli, il Signor Conte Giovan Battista Zanardi
Landi, ha da parecchi anni numerosi poderi anche come successore
di legittimi titoli della famiglia Confalonieri e come ultimo
proprietario terriero provvederà che sia costruita ed eretta a
sue spese una Cappella con il suo altare nella predetta chiesa
parrocchiale di Santa Maria di Calendasco con il consenso e la
soddisfazione, fra i tanti, del suo attuale Rettore, dedicata
all’onore e sotto il titolo del predetto Santo Corrado;
provvederà inoltre che la medesima cappella e l’altare siano
forniti ripetutamente di tutte quelle cose che sono necessarie per
celebrarvi il sacrificio sacro ed incruento della Messa, a lode ed
onore de Dio onnipotente, della gloriosa Vergine sua madre e del
predetto San Corrado e di tutto il Consesso dei Santi.
Inoltre,
dal momento che l’Illustrissimo signor Conte Giovan Battista
Zanardi-Landi con maggiore ragione pensa e consiglia la medesima
cosa per un culto divino più sentito e perchè sia ancora più
onorato San Corrado nella predetta Chiesa di Calendasco, per
salute e per grazia e rimedio della sua anima e delle anime dei
suoi predecessori e discendenti, provvederà anche, attraverso la
base annuale e perpetua di una provvisione competente, affinchè
sull’altare ornato ed eretto come sopra, sia celebrata sempre in
futuro e debba essere celebrato, ogni singola settimana, almeno
una messa feriale, solitamente in un giorno nel quale non cada
qualche altra ricorrenza, o secondo il precetto di Santa Romana
Chiesa o per una consuetudine consolidata, sia che debba essere
osservata per devozione di tutta la Chiesa Piacentina, sia che
essa sia per vivi o per morti.
Ciò
sarà di grande vantaggio per il Rettore pro tempore della
predetta chiesa di Calendasco e che inoltre nel giorno 19 febbraio
della festività del predetto santo siano celebrate almeno tre
messe, tanto nella detta festa quanto nella periodicità sopra
descritta, sia attraverso il medesimo sacerdote Rettore pro
tempore, sia attraverso un altro, altri della medesima volontà o
ordine del Rettore, affinchè se ne abbia memoria almeno in quella
parte che è detta ‘Memento’ e ci sia l’intenzione di
dedicare preghiere al Dio sommamente buono per la salvezza delle
anime del già citato signor Conte, dei suoi antenati e dei suoi
discendenti e della anime a suffragio.
Avendo
esposto a lungo il signor conte Giovan Battista Zanardi Landi la
sua pia volontà e la sua decisione al molto reverendo presbitero
Giovan Battista Marzani attuale Rettore e a tutti i parrocchiani
di Santa Maria di Calendasco, che lui stesso si obbligava a
richiedere che fosse accettato il detto carico delle messe
pubbliche da celebrarsi ossia di almeno una feriale in ogni
singola settimana di ciascun anno e in qualche giorno festivo e
per quanto sopra non impedite, non più di tre Messe almeno nella
festa dedicata a San Corrado, con preghiera, commemorazione ed
anche nel Memento, etc. ed in suffragio delle anime e come sopra e
mettendo le cose bene in ordine, come più sopra narrato.
Per
questo all’Illustrissimo Signor Conte venne in mente di
stabilire un salario annuo al fine di provvedere a tale peso,
‘come ad un abito indossato più volte e trattato; egli disse
che era stato suo proposito essere complessivamente sufficienti 25
imperiali ogni singolo anno, ai quali lo stesso Signor Conte
delibererà di aggiungere un valore ‘una tantum’ per ulteriore
elemosina e per maggiore sicurezza, ossia un buon cappone, da
assegnare al medesimo Molto Reverendo Rettore ed ai suoi
successori.
Queste
cose devono essere assicurate sempre nella festa di San Martino,
anche come primo pagamento della prossima festa di San Martino, o
posteriormente all’inizio di ciascuno anno alla sua Ottava, o al
posto del salario annuo contabilizzato da 25 imperiali e del pari
dell’unico cappone, così come sopra da risolvere annualmente e
così come sopra disse ugualmente l’Illustrissimo signor Conte
di essersi deciso a maggiore sicurezza e garanzia del medesimo
signor Rettore e dei suoi successori, di cedere tanti denari e
capponi al posto della predetta quantità in danaro da un solo
affitto annuo che si dà al Signor Conte e ai suoi successori in
una quantità enormemente maggiore.
Ciò
si ritiene che possa essere pagato in perpetuo annualmente nella
festa di San Martino o durante la festa dell’Ottava, da parte di
Sebastiano dei Codeghini, abitatore del luogo di Campadone vicino
alla città di Piacenza e confinante verso mattina con il predetto
luogo di Calendasco.
Il
Signor Conte e i suoi successori appositamente incaricati
investivano con un affitto perpetuo Sebastiano Codeghino il quale,
per i terreni risiederà sotto l’autorità della parrocchia di
Santa Maria di Calendasco e per la casa nella località di
Campadone.
Questo si accerta in un atto notarile dell’Egregio Signore
Bartolomeo Crotti, notaio Piacentino, addì 26 novembre 1615.
Detto
questo il Signor Rettore e i suoi successori, con la loro propria
autorità e senza che ci possa essere la mediazione di una
qualunque altra persona, traggono guadagno dalle mani del predetto
Codeghino e di tutti quelli che erano come lui, questo varrà in
perpetuo secondo la legge dell’Enfiteusi.
Nella fattispecie ciò varrà ogni anno nella predetta festa di
San Martino, sempre con la predetta pensione annua, il predetto
salario, senza cedere in questo obiettivo ad alcuna riserva; il
signor Conte pensò di stabilire che anche lo stesso Codeghino
fosse presente e che, riguardo alle cose scritte sopra e sotto, si
obbligasse anche per i suoi propri successori, determinando, anche
riguardo allo stesso parroco, una procura speciale ed irrevocabile
nell’esigere un salario annuale perpetuo e come sopra, e dai
debiti della confessione riscossi al medesimo Codeghino e da farsi
annualmente come sopra.
Convenuto
questo sempre espressamente e chiaramente, poichè attraverso tale
concessione ed obbligazione non si creava nessun Diritto nuovo,
tutto veniva lasciato alla discrezione dello stesso Reverendo
Rettore ed ai suoi successori per i beni sopradetti soggetti ad
Enfiteusi, nè in qualche parte di loro alla ragione del dominio
diretto.
Tutte
queste cose siano in tutto e siano comprese come riservate al
predetto Signor Conte ed ai suoi successori. Al Signor Rettore sia
concessa e riconosciuta la semplice esazione ed il diritto di
esigerlo dal detto Codeghino, ai suoi successori e come sopra, la
detta pensione annua, il salario di 25 imperiali e di capponi
nell’affitto detto ‘di valore maggiore’, che annualmente è
tenuto a pagare il detto Codeghino e come sopra al già nominato
Signor Conte e niente di più.
Ciò
tuttavia con l’aggiunta, espressamente allegata, che là dove in
un prossimo tempo futuro si verificasse in qualche caso, e mezzo e
via che la predetta enfiteusi verso il predetto Codeghino ed i
suoi successori sia terminata, nel modo in cui sopra è fatta che
i beni concessi a lui in enfiteusi e compresi nella predetta
investitura siano restituiti al già citato Illustrissimo Signor
Conte, o al suo successore, e che così sia consolidato
direttamente l’utile dominio di quelli come possesso naturale e
civile, nè quelle cose siano date, nè quelle cose siano date più
ampiamente in un’altra enfiteusi perpetua ad un’altra persona
che dovesse perseverare in tale sopradetta pensione annua di
denari e di capponi, come detto sopra, verso il già citato
Rettore e successori come in tale caso prestabilisce una nuova
enfiteusi; il detto Signor Conte può assegnarsi il diritto che
tutti siano obbligati ala medesima enfiteusi, compresi i
successori, soprattutto vi siano obbligati i membri della famiglia
Codeghino e dei suoi successori, con la facoltà di codesta
cessione verso il citato Signor Rettore e come sopra per il
pagamento della detta moneta e dei capponi o del loro valore, come
nel caso precedente di valutare forse che il successore di tale
enfiteuta come sopra, non sia tenuto ad un qualche pagamento di
capponi e nonostante anche l’eventualità che i medesimi beni ad
un tale successore, e sempre in enfiteusi, siano consegnati per un
canone minore rispetto alle cose che al presente risultano
consegnate dal predetto Codeghino.
Ciò
si verifica nel caso del diritto finito e non rinnovato verso
nessun altro, e per tutto il tempo e a qualsivoglia dei medesimi
beni ad affitto totale, e che stessero soggetti al Signore
direttamente o in parte, o come sopra, aggiudicati che non fossero
affatto nel tempo a frutti ed interesse; soprattutto e prima di
tutto le cose debbano essere estratte annualmente le dette libre
di venticinque imperiali e il valore dei già detti capponi che si
determinerà via via; intende che debbano essere stimati sui
valori attuali ed il detto Signor Conte lo stima attorno a
cinquanta solidi imperiali per ciascuno anno, e che ciascuna sia
saldata una volta all’anno, al predetto Rettore nel tempo
richiesto per la questione, dandone come sopra facoltà ed autorità
al medesimo reverendo Rettore anche per tutto il tempo che i
predetti beni staranno in situazione di abbandono o di ricusazione
del predetto Signore, nel medesimo luogo o col fare o non fare
altre forme di dono. Il parroco possa e sia libero di fare e di
affittare o di assegnare le forme di dono attraverso gli
affittuari o anche di percepire in prima persona dai loro
appendizi o dagli interessi detti delle venticinque libre
imperiali o il corrispondente del valore dell’unico cappone o i
loro complementi, come da quel tipo di riscossione di cui si è
parlato prima.
Detto
questo, il Signor Rettore ed i successori siano certi, ora ed in
futuro, di percepire, di avere ora ed in futuro, e di poter
percepire in futuro ed in perpetuo il predetto salario annuale. Il
predetto Sacerdote Giovanni Battista Marzani, attuale parroco già
citato, volendo come dissi, dare il proprio consenso e cooperare
in sè intimamente alla umana e religiosa predisposizione del
Signor Conte Giovanni Battista Zanardi Landi in tutte le cose
dette, bene individuate ed esattamente retribuite anche con un
contratto, dopo averne data notizia a molte persone, soprattutto
sacerdoti, riguardo a cose di questo genere, e ben motivate e
spiegate, ne ebbe lodi diverse e furono esercitati ad accettare un
impegno di tale tipo per la medesima ricompensa come ragionevole e
competente per assolvere ad un tale impegno, soprattutto potendosi
verosimilmente sperare e attendere uno sviluppo non piccolo del
culto Divino in futuro nella sua predetta Chiesa, di fronte a
tutto il popolo di Piacenza e potendosi prevedere un incremento
della sua Diocesi verso il Glorioso San Corrado, presso Dio Ottimo
Massimo, Onnipotente e meritevole, come è appurato dalle cose
fatte sapere della sua vita pubblica; certamente quella maggiore
devozione è da promuovere e deve essere stimolata nella predetta
Chiesa di Calendasco, il medesimo luogo dal quale codesto Santo
avendo tratto la sua origine terrena, come si riporta, avrebbe
assistito veramente gli abitanti del medesimo luogo, Devoti del
suo nome, per le grazie ed intercessione presso Dio Ottimo
Massimo, prescriverà il predetto onere, e come sopra accettare
per se e per i suoi successori pro tempore nella predetta Chiesa,
e come sopra, per il salario annuo, così come per il già citato
Illustrissimo Signor Conte per se e per i suoi successori, di
costituire e assegnare rispettivamente, nel modo sopraddetto e
narrato, e al quale come sopra vengano dati il consenso e
l’approvazione dell’Illustrissimo Rev.mo Vescovo e Conte di
Piacenza, oppure del suo Illus.mo e Molto Reverendo Signor Vicario
Generale, nelle altre cose spurie e non in altro modo.
Questo
è ciò che dissero personalmente i predetti riuniti Molto Rev.
Signor Presbitero Giovan Battista Marzani figlio del Signor
Corrado della Vicinia di S. Savino Piacentino, Clerico e Sacerdote
Piacentino ed al presente Rettore della Chiesa Parrocchiale di S.
Maria di Calendasco, già citato da una parte, e l’Illust.mo
Conte Giovan Battista Zanardi Landi Conte di Veano, figlio dell’Illust.mo
Signor Antonio Maria della Vicinia di S. Antonino Piacentino
dall’altra parte, e alla presenza dell’Illustrissimo e Dev.mo
Signor Conte Rangoni, per grazia di Dio e della Santa Sede Vescovo
e Conte di Piacenza, essi dissero, e furono cose dichiarate
pubblicamente, anche per la presenza e per l’autenticità
giuridica di questa Illust.ma e Signora Donazione, che questa cosa
era stata vera, e che questo contratto e la prima prescrizione da
sostenere, e che hanno partecipato a questo trattato accordandosi
tra di loro, e si accordarono per le convenzioni e i patti sotto
riportati, ed a un mutuo accordo quindi con le dovute stipule e
interventi ed anche con un accordo intervenuto con me Notaio
sottoscritto, come in pubblico ufficiale, e altrimenti di
qualsivoglia persona di cui interessi, e in qualsiasi modo possa
essere verso tutti e verso ognuno nel presente Instrumento, da qui
in poi rispettivamente contemplate e riunite, e come sotto.
Per
prima cosa infatti il predetto Molto Reverendo Signor Presbitero
Giovan Battista Rettore ante detto, promise e fu d’accordo per
se e per qualsiasi dei suoi successori in perpetuo nella rettoria
della Chiesa predetta di Calendasco, come sopra prefato al
predetto Illust.mo Signor Conte Giovan Battista, responsabile per
se e per i suoi eredi e successori, e specialmente nei già citati
suoi buoni poderi, e possedimenti nei predetti luoghi di
Calendasco e Campadone, e come sopra celebrare e far celebrare
sempre e in perpetuo nella Cappella e all’Altare di San Corrado
da non molto tempo eretta nella predetta sua chiesa Parrocchiale
ed esistente dentro la stessa Chiesa entrando nella detta Chiesa
attraverso la sua porta minore, che guarda verso il Castello di
Calendasco, e così verso nulla horam e immediatamente ornata e
rispettivamente munita con le cose necessarie affinché sia messo
in essere sopra il medesimo Altare il Sacrificio Sacro Santo della
Messa, almeno una messa feriale qualsivoglia alla settimana,
almeno in un giorno nel quale non cada qualche altra festa della
Santa Romana Chiesa, o della costituzione civile o dalla
consuetudine e che debba essere osservata da tutta la Chiesa
Piacentina con devozione sentita e partecipata, sia che questa
messa sia per i vivi che per i morti, per scelta e volontà del
medesimo Molto Rev. Signor Rettore pro tempore, e come sopra, e
inoltre nel giorno anniversario della sua festività dello stesso
S. Corrado che si celebra il giorno 19 febbraio di ogni anno, e
come sopra almeno altre tre messe dello stesso Santo, in modo tale
che in ognuna di queste Messe ci sia sempre e ci debba sempre
essere la commemorazione almeno nelle preghiere personali, oppure
nel memento pro salute, e per suffragio rispettivamente
dell’anima dello stesso Signor Conte e delle anime dei suoi
antenati e discendenti, affinché Dio Onnipotente si degni
elargire la Sua infinita misericordia e la salute a loro in questo
secolo, e per la sua grazia e nel futuro la pace e gloria eterna,
così che le predette tre messe nel futuro siano sempre celebrate
e si debbano celebrare ognuna con tutti i doni e le abbondanze del
molto Rev. Signor Rettore pro tempore come sopra, e che il
predetto Altare per questo scopo sia sempre ben tenuto e munito
delle cose necessarie, senza nessuna riserva, poiché così è
stabilito, di contro d’altra parte per il salario di tutte le
predette messe, così come sopra, e nel modo di cui come sopra, e
da celebrare in altro modo, l’Illust.mo Signor Conte Giovan
Battista decise e assegnò per se e per tutti i suoi eredi e
attualmente nei predetti suoi Beni di Calendasco e Campadone e
come sopra, al predetto Sacerdote Giovan Battista Marzani moderno
Rettore ed i suoi successori nella rettoria nella predetta Chiesa
di S. Maria di Calendasco in perpetuo, assegnò un salario annuale
sia come prestazione annuale di 25 imperiali e pari alle once di
buoni Capponi al medesimo Rev. Signor Rettore e come sopra da
pagarsi in perpetuo nella Fsta di S. Martino oppure nella sua
ottava cominciando il primo pagamento nella Festa di S. Martino,
oppure come sopra nel prossimo futuro attraverso Sebastiano
Codeghino figlio di un certo abitatore del luogo di Campadone
predetto, anche lui presente e che ha accettato e ha promesso di
pagare per se e per i suoi successori nella predetta e
sottoscritta Enfiteusi, anche con le dovute obbligazioni dei beni
riportati, e con altre clausole necessarie e opportune anche
riguardo al consenso e alla volontà dell’Illust.mo Signor Conte
Zanardi Landi e dei suoi discendenti diretti come sopra, e come
sotto a lui presenti e con lui in accordo, e così anche di colui
che dà il mandato a codesto Codeghino ed ai suoi successori come
sopra, e di colui che paga e calcola materialmente quanto sia per
la predetta somma di denaro e di capponi così come sopra
determinata, e quella attraverso il medesimo Codeghino e come
sopra, e come sopra al già nominato Signor Rettore e come sopra
per quanti anni sarà devoluta; ed ogni anno sarà riportata ed
esibita attraverso il predetto Codeghino la debita dichiarazione
di pagamento; e come sopra allo stesso Il.mo Signor Conte, e come
sopra e non altrimenti finché sarà in vita lo stesso Signor
Conte e come sopra per le leggi del rimanente affitto dello stesso
affitto annuale, e allo stesso modo per di Discendente diretto di
tutti i supposti beni del sopraddetto Enfiteuta, e da lui in
qualche modo dipendente, con la quale in nessun modo nè siano
trasferiti come sopra a rata del medesimo affitto, nè si possano
dire trasferiti verso il predetto Rettore e come sopra, perché
anche così furono stabiliti da quei libri novanta imperiali, e
corrispondenti a 2 buoni capponi, capponi che lo stesso Codeghino
come sopra è tenuto a pagare in perpetuo al predetto Ill.mo
Signor Conte, e come sopra ogni anno alla Festa di S. Martino o
sotto la sua ottava per il fitto perpetuo delle cose e dei terreni
posti nel già citato luogo di Campadone, e dichiarati dell’Instrumento
di investitura, verso il signor Codeghino e Giovanni De Gabini
verso il signor Codeghino, ed in sodalizio con Giovanni De Gabini,
per volontà dell’Ill.mo Signor Conte e rogatura del Signor
Notaio Crotti e come sopra.
A
Codeghino, uomo al quale concretamente verso il citato Giovanni De
Gabini è obbligato in sodalizio, come sopra il predetto Ill.mo
Signor Conte attraverso alcune cose che ha detto, ha fatto, dica o
faccia, attualmente non intende fissare prima con il presente
Instrumento, il valore della cosa, così che il predetto forte
pagamento come sopra non avvenga attraverso il predetto Codeghino,
e come sopra rimanga salvo e illeso il diritto del denaro e
riguardo al detto De Gabinis rimanga intatto, anche per la parte
soprascritta ceduta come sopra, ne da lui in caso di un pagamento
come sopra, non sia stato rescisso e così lo dichiari
pubblicamente in futuro il predetto Molto Rev. Rettore e avvenga
come sopra, e avvenga nel luogo, ed il diritto del predetto Ill.mo
Signor Conte rimanga, e come sopra quanto sia ne più ne meno per
la semplice esazione delle predette venticinque libbre pari a once
di Cappone, dal detto Codeghino Enfiteuta debbano essere pagate
annualmente come sopra, e non in altri modi siano determinate
quelle cose in modo diverso da come le decise il citato Signor
Conte con il Rev. Rettore, e come sopra con un Procuratore
speciale e irrevocabile nei riguardi della predetta esazione, che
deve essere fatta così come sopra riguardo alle cose che si
devono riscuotere, e le dichiarazioni che si devono fare, da
mettere nel luogo giusto, sia il grande diritto reciproco
dell’utile dell’esazione annuale e come sopra e non in modo
diverso perché è stabilito così.
Stabilito
tuttavia questo che dove e quanto in qualche tempo futuro sia
toccata la predetta Enfiteusi, nei riguardi di Codeghino e De
Gabini e ai loro successivi successori in sodalizio e fatta come
sorpa e in qual caso debba essere chiusa, così che quei beni
Enfiteotici non sussistano più ampiamente nei confronti di
Codeghino e De Gabini o dei loro rispettivi successori Enfeteotici
in sodalizio, di quelli che riguardo a De Gabini il medesimo
Signor Conte parlò in abbondanza e volle che fossero tenuti ed
obbligati alle cose dette, e nel modo predetto, in caso di
deficienza del predetto Codeghino, e dei suoi eredi come sopra,
così che i beni Enfiteotici siano ritornati al padrone diretto e
l’utile danno feudale sia consolidato in proprietà diretta e
come sopra, e quelle cose successivamente non siano date di nuovo
in Enfiteusi a nessuna altra persona nè in toto ne in parte,
terra che non essendo sufficiente per l’affitto annuale da cui
si ricava, per il pagamento integrale di tutto l’ammontare di
quell’utile annuale, e come sopra, in qual caso, in quei casi,
fino a quando quei beni staranno presso il Dominio Diretto in
tutto o in parte come sopra, e per la parte calcolata che rimane
che è stata data nuovamente in Enfiteusi come sopra, e che volle
e vuole lo stesso Signor Conte, cedere soprattutto per quella
quantità che soccorre al pagamento del già detto appendizio; e
come sopra stiano e vengano recepite le cose poste e soggette
delle predetta prestazione annua di denari, capponi o del loro
rispettivo valore come sopra, oppure per il loro complemento, come
sopra, che debbano essere certamente estratte sia dai frutti anche
dei medesimi beni sia col fare una stima degli appendizi, ora
citati Capponi in cinquanta solidi come sopra; debbano essere
pagati al predetto Signor Rettore sia che gli stessi beni siano
portati attraverso liberi Massari, sia per fittavoli, dando anche
da ora e per tutto il tempo che lo decise il Signor Conte
attraverso di sé ne diede autorità e facoltà al Signor Rettore
e come sopra i già detti rispettivi beni ritornassero come sopra,
e non in un modo diverso, di dare quelle cose a Massarizio, o di
affittarle a tempo per altrettante volte per il conseguimento di
quei frutti o di quegli appendizi rispettivamente di quei frutti
di quella rispettiva già detta pensione annua integralmente
computata, tuttavia prima di quella parte che sarebbe da percepire
dalla parte dei già consegnati di nuovo in Enfiteusi, poichè
anche così fu stabilito.
Analogamente
fu stabilito che dove e quando in qualche futuro tempo si
cessasse, che Dio non voglia, attraverso la persona del Rev.
Signor rettore pre tempore nella predetta Chiesa di S. Maria di
Calendasco, di persistere come sopra nella celebrazione delle
predette messe, sia da parte sua o di un altro sacerdote di sua
nomina, come sopra, e si cessi di persistere nella maniera di
mettere in pratica tutte queste cose come detto, in quel caso o in
altri casi, in cui ciò avvenga, allora cessi anche il già
predetto salario e la predetta elargizione come sopra, anche per
parte del tempo di quell’anno o degli anni nel quale o nei quali
accada che siano cessati come sopra, anno o anni che debbano
essere computati dalla Festa di S. Martino precedente tale
cancellazione, e dopo tante volte la medesima cessazione e ogni
volta che cada come sopra il medesimo pagamento dell’appendizio
o salario, debba essere pagata per tale parte stimata attraverso
il citato contadino Enfiteuta pro tempore come sopra, a Dominio
diretto dei beni Enfiteotici come sopra, non ostante la cessione
anche ad altri dei quali nel presente Instrumento, senza alcuna
riserva.
Così
che, tuttavia, quando il citato Rev. Signor Rettore o qualche suo
successore pro tempore come sopra, avrà voluto di nuovo ritornare
alla celebrazione delle messe come sopra, ritorni anche il
pagamento della citata pensione o dell’appendizio da farsi come
sopra al citato Rev. Rettore celebrante per la parte determinata
di quell’anno in cui avrà voluto incominciare a celebrare, e
siano computate come anche così stabilito sopra, perché anche
così fu stabilito.
Nuovamente fu stabilito che l’iscrizione fatta fare mediante il
citato Ill.mo Signor Conte, nel Sacrario della Chiesa di
Calendasco, in memoria dell’impegno per la celebrazione delle
Messe già dette, così come sopra da celebrare, quella di nuovo
in perpetuo debba essere soggetta a manutenzione e altrettante
volte l’opera sarà restaurata mediante il Signor Rettore pro
tempore e con proprio carico finanziario, come sopra, in modo tale
che si possa facilmente vedere e leggere dalle persone che hanno
scienza di lettura nel caso lo volessero, e ad eterna memoria
della vicenda, perchè così è stato stabilito.
Ugualmente
fu stabilito come sopra, ed altre cose disse il già citato Signor
Conte, e fu dichiarato pubblicamente che lui non era giunto alla
costituzione del citato salario con lo scopo che non si debba
avere nessun motivo di pena dal calcolare il citato salario, da
qualsiasi causa, e per quanto riguarda il reddito della Chiesa di
S. Maria di Calendasco il Signor Conte intende che il predetto
impegno delle Messe note, sia esclusivamente personale del Molto
Reverendo Rettore pro tempore della detta Chiesa come sopra; per
conseguenza quella dotazione sarà ed è come sopra, semplicemente
applicata dalla medesima persona, non ai redditi della medesima
Chiesa come sopra; perché anche così fu stabilito.
Le
quali cose, in tutto, e prese una per volta, contenute nel
presente Instrumento, le predette parti stipulanti reciprocamente
promisero di firmare e di non contravvenire sotto ammenda e di più
tutte quelle cose con l’ordine del Signor Conte di obbligare
tutti i suoi beni presenti e futuri, ed il predetto Rev. Signor
Rettore obbligava i beni della Chiesa, sia per costituire il
fondo, che per rinunciarvi, e che tutte le cose erano state e sono
vere, e che ognuna delle parti osservarono di attenderla e lo
promisero anche con un giuramento, perché fossero garanti
dell’atto notorio, tutte le già citate cose, rispettivamente
recitate e scritte alla presenza e all’ascolto del citato Ill.mo
D.n D.s Signor Claudio Rangoni, per grazia di Dio e della Sede
Apostolica Vescovo Conte di Piacenza, il quale sedendo davanti al
Tribunale sopra una Cattedra lì collocata per questo scopo, e dal
medesimo scelta per il suo Tribunale idoneo, come dissi prima ben
soppesate, tutte le predette cose approvò confermò e lodò, e
approva conferma e loda, e a tutti globalmente e ad ognuno
personalmente, conosciutone le motivazioni particolareggiate , per
tutti e per ognuno, e dopo aver osservate le debite formalità
della legge, dalla pienezza della sua autorità Episcopale,
interpose e interpone parimenti e decreta.
E
riguardo alle cose dette, cordialmente l’Ill.mo Rev.mo Signor
Vescovo affidò a me Notaio queste informazioni, e le altre parti
chiesero a me notaio che io stilassi un Documento Pubblico.
I.
F. P. Io Giovanni Francesco da Parma, notaio pubblico piacentino
per l’autorità
della
Chiesa e dell’Imperatore, inserito nell’elenco della Curia
Romana e
Cancelliere
della Curia Episcopale partecipai a questi avvenimenti e di
fronte
al dovere professionale di Maestro Notaio brevemente produssi un
Documento,
confezionato materialmente da altra mano, un Documento che
io
sottoscrivo in fede alla presenza delle persone.
Dal
Volume edito in Calendasco nel 2006
Traduzione
dal latino del Prof. Gianni Boiardi
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